Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Con i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati le modalità e i tempi di transizione al nuovo regime di autonomia finanziaria.
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri

 

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direttivi di cui alla presente legge, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.